Il Broker

  • Rivolgersi a un broker assicurativo vuol dire affidarsi a un professionista indipendente, il cui compito è mediare tra le esigenze del cliente e la varietà del mercato assicurativo: il broker per definizione non è legato a nessuna compagnia. Questa figura professionale è regolata nella nostra legislazione dal Codice delle assicurazioni, che la definisce come un professionista che mette in collegamento con imprese di assicurazione o riassicurazione, senza nessun vincolo, i consumatori o le aziende che voglio stipulare una polizza assicurativa, assistendoli nella firma, nella gestione e nell’esecuzione del contratto.
  • Rivolgersi a un broker significa anzitutto, conferire un mandato di esplorare il mercato per creare il match ideale tra le esigenze della domanda e le concrete opportunità dell’offerta.
  • Tra i vantaggi c’è senz’altro l’approccio personalizzato e integrato a tutte le problematiche assicurative del cliente, reso possibile da una conoscenza globale e aggiornata, al fine di valutare i rischi e le opportunità del mercato.
  • Ulteriore fonte di tranquillità per l’assicurato è l’esistenza di un “Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione”, che garantisce un risarcimento per i danni causati dall’attività dei broker che non sono stati indennizzati attraverso le polizze di responsabilità civile. L’attività del broker segue l’assicurato dalla ricerca della polizza ideale alla firma del contratto, che entra in vigore dalle ore 24.00 del giorno successivo.
  • Inoltre, in caso di sinistro, è proprio il broker il soggetto tenuto all’assistenza nei confronti dell’assicurato, tenuto anche alla revisione periodica del contratto con la compagnia di assicurazione.

Storia del Broker assicurativo

Le origini della professione di intermediario assicurativo vanno ricercate in Inghilterra e portano il nome dell’ormai celebre colosso nel campo dei broker: Lloyd’s di Londra. Nella Coffe House del sig. Edward Lloyd, che nel 1691 si trasferì nell’ormai celebre Lombard Street, erano soliti incontrarsi mercanti, armatori e broker, permettendo la nascita e lo sviluppo del celebre colosso.
Al tempo però, il termine broker aveva connotazione dispregiativa, così i broker dell’epoca preferivano farsi chiamare “titolari di ufficio”.Nell’800 con lo sviluppo industriale e l’affermarsi delle compagnie di assicurazione la libera intermediazione ha conosciuto una lunga fase di declino: la loro funzione di distribuzione era ormai affidata ad agenti e rete vendita propria della compagnia.
Solo dopo la seconda guerra mondiale i broker sono riapparsi sul mercato italiano, con l’apertura di uffici da parte dei grandi broker americani e inglesi, i quali avevano la necessità di seguire da vicino le sedi delle grandi multinazionali nel nostro Paese.

La figura del broker in italia

La figura del broker è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge del 28 novembre 1984 n. 792 attraverso la quale si istituiva e si definivano le regole di funzionamento dell’Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e del Regolamento del 16 ottobre 2006 n. 5, è stato ridisegnato l’intero assetto dispositivo in materia assicurativa, recependo a pieno titolo le direttive comunitarie, nell’ottica del rispetto della tutela del consumatore e dei contraenti più deboli. In tale contesto è stato istituito il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I), suddiviso in cinque sezioni. La sezione B riunisce i “mediatori o broker”, qualificati come coloro che agiscono su incarico del Cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

  • Un professionista dell’assicurazione;
  • Consulente del cliente;
  • Gestore tecnico e amministrativo dei sinistri avvenuti nell’ambito della copertura;
  • Indipendente, ovvero non legato ad alcuna compagnia;
  • Un professionista che conosce il mercato assicurativo nazionale ed internazionale;
  • Che studia un prodotto assicurativo personalizzato rispetto le esigenze del cliente;
  • Che offre la sua consulenza senza oneri per il cliente.

Assume la qualifica di broker colui che esercita professionalmente attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla loro gestione ed esecuzione. La legge definisce il broker come mediatore indipendente che ha il compito di rappresentare l’interesse del cliente di fronte alle compagnie, al fine di ottenere il prodotto più adeguato alle esigenze del cliente stesso. Il suo compito, inoltre prosegue per tutta la durata della polizza nella consulenza e nella gestione dei sinistri. Ottenuto l’incarico dal cliente al broker viene rilasciato un mandato, nel quale è esplicitamente dichiarato che il contratto non prevede costi a carico del cliente, in quanto la remunerazione del mediatore consiste nelle commissioni della Compagnia con cui firma l’accordo.

Codice deontologico

ONORABILITÀ

In quanto il broker non deve presentare nel suo curriculum condanne penali o fallimenti;

PROFESSIONALITÀ

Per esercitare la propria professione il Broker deve superare un esame specifico ed ottenere così l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.). Questo garantisce una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo; inoltre ogni iscritto è tenuto a frequentare corsi professionali di aggiornamento con frequenza annuale;

AUTONOMIA

Il Broker opera nell’interesse del proprio Cliente dal quale è incaricato, senza instaurare accordi vincolanti con le Compagnie di Assicurazione, di cui anzi può valutare criticamente prodotti e comportamenti. Questa caratteristica differenzia sostanzialmente il Broker Assicurativo dai restanti intermediari del settore;

GARANZIE

Il Broker deve essere il primo ad essere coperto dal punto di vista assicurativo con una polizza RC Professionale (obbligo previsto dal Nuovo Codice delle Assicurazioni L. 209 del 2005), per coprire le sue responsabilità derivanti da errori professionali e negligenze e le eventuali infedeltà dei dipendenti;

TRASPARENZA

Il Broker è tenuto a conformarsi alle disposizioni sulla trasparenza del rapporto con il proprio Cliente e sulla adeguatezza delle offerte, come sancito dal Regolamento N.5 del 16/10/2006 concernente la disciplina dell’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa;

SERVIZIO AI CLIENTI

Il servizio del broker deve essere gratuito ed in alcun modo deve farsi condizionare nella scelta del prodotto migliore dalla sua conseguente remunerazione, gli interessi del cliente devono essere prioritari. Deve inoltre rispettare il segreto professionale e proporre al cliente solo assicuratori in cui ripone fiducia;

LEALTÁ NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI

Il broker deve fare proposte chiare, veritiere e documentate e non appoggiare i reclami del cliente se questi sono chiaramente ingiustificati;

SOLIDARIETÁ CON I COLLEGHI

Deve rispettare i principi di concorrenza leale.