Assume la qualifica di broker colui che esercita professionalmente attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla loro gestione ed esecuzione. La legge definisce il broker come mediatore indipendente che ha il compito di rappresentare l’interesse del cliente di fronte alle compagnie, al fine di ottenere il prodotto più adeguato alle esigenze del cliente stesso. Il suo compito, inoltre prosegue per tutta la durata della polizza nella consulenza e nella gestione dei sinistri. Ottenuto l’incarico dal cliente al broker viene rilasciato un mandato, nel quale è esplicitamente dichiarato che il contratto non prevede costi a carico del cliente, in quanto la remunerazione del mediatore consiste nelle commissioni della Compagnia con cui firma l’accordo.
In quanto il broker non deve presentare nel suo curriculum condanne penali o fallimenti;
Per esercitare la propria professione il Broker deve superare un esame specifico ed ottenere così l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.). Questo garantisce una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo; inoltre ogni iscritto è tenuto a frequentare corsi professionali di aggiornamento con frequenza annuale;
Il Broker opera nell’interesse del proprio Cliente dal quale è incaricato, senza instaurare accordi vincolanti con le Compagnie di Assicurazione, di cui anzi può valutare criticamente prodotti e comportamenti. Questa caratteristica differenzia sostanzialmente il Broker Assicurativo dai restanti intermediari del settore;
Il Broker deve essere il primo ad essere coperto dal punto di vista assicurativo con una polizza RC Professionale (obbligo previsto dal Nuovo Codice delle Assicurazioni L. 209 del 2005), per coprire le sue responsabilità derivanti da errori professionali e negligenze e le eventuali infedeltà dei dipendenti;
Il Broker è tenuto a conformarsi alle disposizioni sulla trasparenza del rapporto con il proprio Cliente e sulla adeguatezza delle offerte, come sancito dal Regolamento N.5 del 16/10/2006 concernente la disciplina dell’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa;
Il servizio del broker deve essere gratuito ed in alcun modo deve farsi condizionare nella scelta del prodotto migliore dalla sua conseguente remunerazione, gli interessi del cliente devono essere prioritari. Deve inoltre rispettare il segreto professionale e proporre al cliente solo assicuratori in cui ripone fiducia;
Il broker deve fare proposte chiare, veritiere e documentate e non appoggiare i reclami del cliente se questi sono chiaramente ingiustificati;
Deve rispettare i principi di concorrenza leale.